Il governo rivede la disciplina sul golden power alla luce dei rilievi dell’Unione europea. Un emendamento al decreto Transizione 5.0, attualmente all’esame del Senato, stabilisce che per il settore finanziario l’esercizio dei poteri speciali dello Stato non potrà avvenire prima del completamento dei procedimenti davanti alle Autorità europee competenti.
In particolare, nei casi di operazioni che comportano il cambio di titolarità o di controllo di un’impresa strategica a favore di soggetti extra-Ue, oppure l’acquisto di partecipazioni in società titolari di attivi strategici da parte di investitori non europei, il golden power scatterà solo dopo il parere delle Autorità europee su profili prudenziali e concorrenziali. Il riferimento è alla Banca centrale europea e alla Commissione europea.
L’emendamento interviene sulla normativa originaria del 2012, che estende l’obbligo di notifica e le relative procedure non solo alle operazioni con soggetti extra-Ue, ma anche — nei settori delle comunicazioni, dell’energia, dei trasporti, della salute, dell’agroalimentare e del finanziario (inclusi credito e assicurazioni) — agli acquisti di partecipazioni da parte di soggetti dell’Unione europea, compresi quelli residenti in Italia, quando tali operazioni determinano un controllo stabile della società.
Tra i criteri per l’esercizio dei poteri speciali entra inoltre in modo esplicito la tutela della sicurezza economica e finanziaria nazionale. Accanto ai tradizionali profili di ordine pubblico e sicurezza pubblica, la norma include ora anche la protezione degli interessi economico-finanziari essenziali dello Stato, qualora non risultino adeguatamente garantiti da una specifica regolamentazione di settore.








